SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' FALCONARA MARITTIMA (AN) Via Cavour, 6

domenica 25 gennaio 2009

A PROPOSITO DELLA VARIANTE CASTELFERRETTI





I due consiglieri di Sinistra Democratica, Luca Barbadoro e Marco Giardini, hanno presentato alla Presidente e alla Giunta della provincia di Ancona una lettera con alcune considerazioni in merito alla variante di Castelferretti il giorno prima della seduta di giunta in cui si sarebbe discussa la variante in oggetto. La Giunta ha deliberato non tenendo conto delle considerazioni presentate, con il solo voto contrario dell'assessore Quercetti di Rifondazione. Resta la posizione fortemente critica di Sinistra Democratica, che - evidentemente - per far valere le proprie idee e dare un concreto apporto all'azione amministrativa e di governo della Provincia, come questa vicenda dimostra, ha ormai bisogno di una propria rappresentanza nella Giunta della Presidente Casagrande. Così come resta l'impegno a valutare contenuto e implicazioni della Delibera provinciale del 16 gennaio, non appena la stessa sarà pubblicata, traendone tutte le conclusioni che saranno ritenute giuste e opportuno.



Segue lettera dei consiglieri provinciali



Alla Presidente della Provincia di Ancona
Ai componenti la Giunta Provincia di Ancona


Oggetto: Parere della Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 26 L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e ss. mm. e ii., con riferimento agli atti:
- Comune di Falconara – Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 18 del 04/04/2008 con oggetto: “Variante al PRG – SAT B1 ZUT2, SAT A3 ZED2 ZER2 e ZUT2 – Prima adozione e avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica”;
- Comune di Falconara - Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/6/2008 con oggetto “Variante al PRG – SAT B1 ZUT2, SAT A3 ZED2 ZER2 e ZUT2 – Decisione sulle osservazioni e opposizioni e adozione definitiva”.


I sottoscritti, con spirito di leale collaborazione con la Presidente e la Giunta della Provincia, presa conoscenza
- della interrogazione a risposta scritta presentata in data 22.12.2008 dal consigliere Renzo Amagliani;
- della risposta alla medesima, fornita in data 12 gennaio 2009 dal Dirigente del Servizio, Dr. Arch. S. Bugatti e dall’Assessore al governo e copianificazione del territorio, Sig. G. Sagramola;
- della Relazione istruttoria VAS novembre 2008;
- della Determinazione del Direttore del III Dipartimento, ing. R. Renzi, del 15.12.2008;
- degli atti del Comune di Falconara citati in oggetto
ritengono opportuno sottoporre all’attenzione delle SS.LL. le seguenti considerazioni:

1) Il dimensionamento della Variante.

La deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 04/04/2008 in oggetto, fa esplicito riferimento al fatto che la Variante viene adottata al fine di consentire “il parziale trasferimento di parte di diritti edificatori esistenti su un’area in loc. Castelferretti (SAT B1 ZUT2 Sottozona A) gravata dal rischio di esondazione, in altra area in loc. Castelferretti (…)” in relazione “a quanto disposto dall’art. 1, commi 21 e seguenti della Legge 308/2004”, che così recita: “Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori”.

Va evidenziato, innanzitutto, che detta norma di legge ha un chiaro intento “risarcitorio”, finalizzato a prevenire e/o risolvere situazioni di conflittualità e di contenzioso con la P.A. mediante la tutela di un “diritto acquisito” da parte del proprietario di un’area cui, per effetto di vincoli, non di natura urbanistica, sopravvenuti, venga compromesso e/o leso l’originario “diritto ad edificare”.

Tutto ciò presuppone la seguente concatenazione di fatti:
a) che il PRG abbia conferito al proprietario di un area un “diritto ad edificare”, ben definito per qualità e per quantità, in ragione di precisi parametri edilizio-urbanistici previsti dallo stesso PRG sull’area in questione;
b) che, successivamente, sulla medesima area intervenga un qualunque provvedimento “non di natura urbanistica”, che renda “non più esercitatile” il predetto diritto ad edificare;
c) che il proprietario della suddetta area chieda, per i motivi di cui al punto b), “il trasferimento del diritto ad edificare” originario e la sua “traslazione” “su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità”, ovviamente suscettibile di utilizzo a scopo edificatorio;
d) che la P.A. accolga tale richiesta mediante opportuna e adeguata Variante al PRG.

Ciò considerato, i sottoscritti chiedono che la Giunta Provinciale, preliminarmente, faccia verificare, in sede tecnica, se il vincolo idrogeologico introdotto dal P.A.I. Regione Marche sull’area di originaria edificabilità, abbia o meno “natura urbanistica”.
Essendo evidente che, in caso affermativo, la Variante non potrebbe aver luogo per contrasto con la norma richiamata.

In caso contrario, ossia ove si ritenga che il Comune di Falconara abbia fatto legittimamente ricorso - nel caso in esame - ai benefici di cui alla L. 308/2004, art.21 e seguenti, al fine di limitare o addirittura annullare gli effetti economici negativi che graveranno sulla proprietà dell’area, a seguito del sopravvenuto impedimento ad esercitare l’originario diritto ad edificare, e si ritenga quindi di poter accordare – mediante Variante al PRG – il “trasferimento del diritto ad edificare” su altra area, proprio la natura con tutta evidenza “risarcitoria” e “compensativa” della norma ex lege 308/04 induce i sottoscritti a ritenere, che la Variante PRG adottata non possa comunque sopravanzare, in termini quantitativi, la consistenza del “diritto ad edificare” attribuito all’area di origine, tantopiù in assenza di adeguata motivazione, onde evitare un indebito, o, addirittura, illecito, arricchimento del privato proprietario interessato.

Sorregge la su esposta valutazione il fatto che l’art. 21 della L. 308/2004, nel consentire la mera “traslazione del diritto ad edificare” dall’area originaria, in cui il diritto ad edificare è divenuto “non più esercitabile”, ad altra area idonea, non prevede, l’incremento di tale diritto che, si ripete, attribuirebbe al proprietario dell’area un vantaggio economico e il soddisfacimento di un interesse privato, ancorché comprensibile, che la predetta norma non sembra voler tutelare.

D’altro canto, che questa debba essere l’interpretazione più corretta della norma, lo conferma lo stesso testo dell’atto commissariale che – alle pagg. 4 e 5 – afferma che “(…) la previsione di traslazione di edificazione (è) regolata da una specifica disciplina che associa la zona cedente la quota di edificazione con quella che accoglie la stessa (…)” .

Va da sé che tale traslazione, nei suoi termini quantitativi, può invece subire riduzioni per effetto di altre cause, ad es: di natura paesaggistico-ambientale, connesse alle eventuali caratteristiche della nuova area scelta dal proprietario e su cui lo stesso ha chiesto “il trasferimento del (suo) diritto ad edificare”.

Conseguentemente, si chiede che la Giunta provinciale disponga le opportune verifiche in sede tecnica per accertare l’equivalenza quantitativa del “diritto ad edificare” originario con quello che sarebbe consentito con la Variante adottata.


2. La riduzione del vincolo a tutela integrale di PPAR e la sua parziale trasformazione in vincolo a tutela orientata.

In estrema sintesi, da quanto si è appreso, l’area di nuova localizzazione residenziale prevista dalla Variante PRG, è gravata, nel PRG originario, da un vincolo di tutela integrale di PPAR, apposto in sede di adeguamento, appunto, del PRG al PPAR.
Tale vincolo, con la Variante in esame, verrebbe ridotto quantitativamente, sia pure senza intaccare le dotazioni “minime” di PPAR, e trasformato in tutela orientata.

In particolare, nella risposta fornita all’interrogazione del consigliere Amagliani, citata all’inizio, dopo aver ricordato che “il PPAR non è da considerare come una mera imposizione di ambiti di tutela e di limiti all’attività edificatori che devono essere recepiti automaticamente da parte degli strumenti urbanistici generali dei Comuni” si evidenzia come “il PPAR attribuisce al PRG il compito di valutare la capacità del territorio di ‘sostenere’ le trasformazioni, fino a far divenire la salvaguardia delle risorse paesistico-ambientali parte integrante dello strumento urbanistico”.
Una volta “adeguato il PRG al PPAR”, si afferma che “è possibile superare gli ambiti di tutela del PPAR non in modo automatico, ma solamente a condizione della verifica della sostanziale compatibilità paesistico-ambientale degli interventi previsti, sulla base di studi e indagini specifici. Detta valutazione – si aggiunge – è altresì necessaria ogni qual volta si renda necessario rivedere gli ambiti definitivi di tutela in virtù di specifiche variazioni dello strumento urbanistico”.

Par di capire, dunque, che i vincoli di PPAR non sono rimuovibili, né superabili, se non vengano a cessare le cause che ne hanno determinato l’apposizione e comunque sulla base di studi e indagini specifici.

Va rilevato in proposito che non solo il PRG di Falconara è stato adeguato al PPAR, ma che lo stesso adeguamento è stato approvato dall’Autorità competente. Va anche evidenziato che rispetto all’epoca di tale adeguamento non si ha notizia del sopravvenire di ‘fatti nuovi’ tali da rendere ‘superabili’ gli originari vincoli di PPAR.
Saremmo, dunque, di fronte ad una scelta discrezionale del Comune di Falconara.

Rispetto a ciò, i sottoscritti chiedono una verifica in sede tecnica sulle motivazioni che hanno condotto a tale scelta discrezionale e, ove la stessa non risulti adeguatamente motivata, sulla base di studi e indagini specifici, si chiede alla Giunta provinciale di non condividerla.

3. Valutazione Ambientale Strategica.

La questione della VAS appare come l’aspetto forse più equivoco, contraddittorio e pasticciato.

Valga, anche qui, il vero.
La Deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 04/04/2008 nel descrivere l’oggetto della stessa fa riferimento all’ “avvio del processo di valutazione ambientale strategica”, ma poi – e in modo contraddittorio - lo stesso atto (a pag. 7) afferma che “il presente piano” (…) non risulta soggetto alla applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, non riscontrandosi i requisiti previsti dall’art. 18 della L. R. 6/2007”.

Tuttavia nella stessa pag. 7 dell’atto si afferma il parallelismo e l’equivalenza di tutta una serie di adempimenti assunti ai sensi delle LL. RR. n. 6/2004 e n. 34/92, che sarebbero “assorbenti” e validi anche ai fini della procedura di VAS, salvo assicurarsi che “negli strumenti preposti alla pubblicizzazione della Variante (avviso Albo Pretorio, manifesti, quotidiani a diffusione regionale) venga chiaramente esplicitato che la pubblicazione della Variante, corredata dal Rapporto Ambientale, costituisce avvio del Processo di VAS, con specifico riferimento alle modalità di pubblicità e consultazione del pubblico”.

D’altro canto, la Deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 28/6/2008 recante “Variante al PRG – SAT B1 ZUT2, SAT A3 ZED2 ZER2 e ZUT2 – Decisione sulle osservazioni e opposizioni e adozione definitiva”, nel controdedurre alla opposizione n. 4 del 10.6.2008 che contesta il non rispetto delle procedure di VAS previste dal D. Lgs. N. 4/2008, dalla DGRMarche 561 del 14/4/2008 e dalla Direttiva CE 42/2001/CE, è dato leggere il parere del Servizio Urbanistica comunale che afferma “Ai sensi della L.r. n. 6/2007 la Variante non è assoggettata alla VAS, in quanto gli interventi previsti non sono assoggettati a VIA (art. 18)”!!!

Appare chiaro, dall’esame dei documenti citati all’inizio della presente, che la Variante PRG in esame debba essere assoggettata a VAS (e su ciò si concorda con l’istruttoria tecnica eseguita dai competenti Uffici della Provincia). Ma, se così stanno le cose, non comprendiamo perché l’istruttoria curata dagli Organi tecnici della Provincia non abbia richiesto ‘sic et simpliciter’ il rispetto delle procedure esplicitamente previste dall’art. 11 del D. Lgs. N. 4 del 16 gennaio 2008, vigente alla data di adozione della Variante, che precisa puntualmente le ‘Modalità di svolgimento’ della VAS, anche ai sensi della DGR Marche n. 561 (in particolare del punto 2. del dispositivo deliberativo) intervenuta – è vero – 10 gg. dopo la data di adozione della Variante PRG da parte del Commissario prefettizio, ma ben nota durante la suddetta fase di istruttoria tecnica provinciale.

Per non dire delle procedure di pubblicità e partecipazione: che nel caso della VAS non possono essere sostituite e tanto meno “assorbite” – ad avviso dei sottoscritti - da quelle previste e prescritte dalla LR. 34/92 (c.d. “Legge urbanistica regionale”).

Più in generale, nutriamo forti dubbi sul fatto che lacune, omissioni, contraddizioni ecc. che hanno riguardato la proceduta di VAS, per come sopra dette, possano essere “superate” e sciolte imponendo il rispetto della procedura di VIA agli strumenti urbanistici attuativi della Variante PRG.

Per tutti i motivi su esposti, e di altri che per brevità si omettono, i sottoscritti chiedono alla Giunta Provinciale di valutare l’opportunità (se non la necessità) di una riapertura dell’istruttoria tecnica al fine di acquisire ulteriori elementi in relazione alle fattispecie segnalate, tanto più che i termini temporali consentono ciò ampiamente.

Cordialmente

Gruppo Consiliare Sinistra Democratica
Luca BARBADORO e Marco GIARDINI


Ancona, lì 15.1.2009

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